Emesso in quattro esemplari ad un solo effetto in
........ il .......... Il pagamento dell'importo
di L.......... dovuto alla firma della polizza è
stato effettuato a mano dal sottoscritto oggi
..
., alle ore
.,
in
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
Nel testo che segue la parola
Carnet designa il documento doganale
internazionale che permette di importare
temporaneamente gli autoveicoli in esso descritti
in uno Stato Estero, senza depositare l'ammontare
dei diritti doganali.
Art. 1- Oggetto della garanzia La
società garantisce, sempre entro il limite
massimo del valore degli autoveicoli ai quali si
riferisce ciascun Carnet e fino a concorrenza del
massimale indicato in polizza, il rimborso dell'Assicurato
da parte del contraente:
dei diritti doganali pagati dall'Assicurato
stesso alle Amministrazioni doganali estere per
il mancato, incompleto o irregolare scarico dei
Carnets rilasciati in base alla presente polizza;
delle eventuali altre somme esigibili in misura
non maggiore del 10% dei diritti doganali di cui
sopra.
Art. 2 Rischi esclusi Sono esclusi
dalla presente polizza i mancati rimborsi da
parte del contraente occasionati da stato di
guerra, ostilità e loro conseguenze sommosse,
rivoluzioni, tumulti, terremoti, eruzioni
vulcaniche ed esplosioni e contaminazioni
radioattive.
Art. 3 Obblighi dell'Assicurato L'Assicurato
dovrà comunicare alla Società gli estremi dei
Carnets emessi in base alla presente polizza (numero
di ordine, data del rilascio, Paesi di validità
e data di scadenza) entro trenta giorni dal loro
rilascio pena la inefficacia della relativa
garanzia. L'Assicurato è inoltre tenuto a
comunicare entro trenta giorni dall'avvenuta
conoscenza gli estremi dei Carnets per i quali
sia stata regolarmente espletata l'operazione di
appuramento.
Art. 4 Dichiarazioni, denuncia del
Contraente ed obblighi consequenziali La
presente polizza viene rilasciata verso
dichiarazione del Contraente di avere proprio
domicilio od una residenza in Italia. Il
Contraente si impegna a dare prontamente notizia
all'Assicurato ed alla Società dell'eventuale
modificazione di un tale stato di fatto che si
verificasse nel corso di validità dei Carnets e,
per quelli non restituibili, si impegna a
depositare, a titolo di cauzione, presso la
Società un importo pari all'ammontare dei
relativi diritti doganali e delle altre somme
esigibili dichiarato nei Carnets da appurare. Il
Contraente dichiara di conoscere tutte le norme
che regolano l'uso dei Carnets e si impegna ad
attenersi scrupolosamente ad esse nonché a tutte
le disposizioni legislative doganali vigenti nei
vari Stati visitati facendo uso dei Carnets,
specialmente osservando l'obbligo di non
esportare in via definitiva e per nessuna ragione
gli autoveicoli, ossia di non alienarli comunque
all'estero, senza aver prima soddisfatto
integralmente ogni diritto pecuniario dell'Amministrazione
Doganale interessata o senza avere ricevuto da
questa la prescritta autorizzazione. Qualora la
reimportazione degli autoveicoli si rendesse
impossibile per una qualsiasi causa (furto,
incendio, rottura, dispersione, smarrimento e
perdita in genere), il Contraente ha l'obbligo di
denunciare il fatto alla Società ed all'Assicurato
e di provvedere subito a regolarizzare la
posizione doganale.
Art.5. Obblighi del Contraente Il
Contraente si impegna: a. ad utilizzare gli
autoveicoli descritti nei Carnets esclusivamente
per gli scopi previste dalle Convenzioni e
dichiarati nella domanda di Carnets; b. a
custodire i Carnets assumendo la responsabilità
dell'uso illegittimo che altri potessero farne in
caso di smarrimento, furto, perdita in genere; c.
a comunicare prontamente all'Assicurato ed alla
Società ogni e qualunque eccezione formulata
dalle Dogane in ordine ai Carnets ed a denunciare
prontamente l'eventuale ritiro dei Carnets da
parte delle Autorità Doganali; d. a restituire
all'Assicurato ogni Carnets non appena appurata
la reimportazione degli autoveicoli ed in ogni
caso quando abbia raggiunto la scadenza; e. a
rimborsare nel termine di 15 giorni, con la
esclusione della possibilità di opporre
qualsiasi eccezione, a semplice richiesta dell'Assicurato,
le somme che a questi siano state richieste come
indicato dal successivo art.6.
Art. 6. Pagamento del risarcimento
Qualora all'Assicurato venisse richiesto di
effettuare il pagamento per i titoli di cui all'art.
1) dovrà subito richiederne il rimborso al
Contraente mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno inviata anche alla Società
per conoscenza. Trascorsi inutilmente quindici
giorni dalla richiesta inviata al Contraente come
al comma precedente, l'Assicurato potrà
richiedere il rimborso alla Società, la quale
dovrà provvedervi entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta scritta, restando
inteso che ai sensi dell'art. 1944 c.c. essa non
godrà del beneficio della preventiva escussione
del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un
semplice avviso al Contraente senza bisogno di
preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che
nulla potrà eccepire alla Società in merito al
pagamento stesso. In caso di moratoria generale i
termini di cui sopra si intendono decorrenti
dalla scadenza della moratoria stessa. Resta
comunque inteso che, dopo due anni dalla data di
scadenza di validità di ciascun Carnet, nessuna
richiesta di risarcimento sarà più presa in
considerazione dalla Società e che eventuali
irregolarità dovranno essere segnalate alla
Società stessa entro tredici mesi dalla scadenza
originaria di ciascun Carnet.
Art. 7. Rivalsa e Surrogazione - Il
contraente si impegna a versare alla Società, a
semplice richiesta, tutte le somme che questa sia
chiamata a corrispondere in forza della presente
polizza per capitali, interessi e spese, con
espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione,
comprese quelle previste dall'art. 1944 C.C. La
Società è surrogata, nei limiti delle somme
pagate, all'Assicurato, in tutti i diritti,
ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi
successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Assicurato
faciliterà le azioni di recupero fornendo alla
Società tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art.8. Rivalsa delle spese di recupero
Gli oneri di qualsiasi natura che la
Società dovrà sostenere per il recupero delle
somme versate o comunque derivanti dalla presente
polizza sono a carico del Contraente.
Art.9. Deposito cautelativo Il
Contraente è tenuto a costituire in pegno presso
la Società, entro venti giorni dalla richiesta,
contanti o titoli di gradimento della Società
medesima per un valore pari all'importo garantito
con la presente polizza nei seguenti casi: a
protesto a carico del Contraente o altra
manifestazione di sua insolvenza; b
liquidazione, trasformazione o cessione della
Ditta Contraente; c inadempienza del
Contraente ad uno qualsiasi degli obblighi che
egli si è assunto con la presente polizza o con
altre consimili.
Art. 10 Imposte e tasse Le imposte,
le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri
stabiliti per legge, presenti e futuri relativi
al premio, agli accessori, alla polizza ed agli
atti da essa dipendenti, sono a carico del
Contraente, anche se il pagamento ne sia stato
anticipato dalla Società.
Art. 11 Forma delle comunicazioni alla
Società Foro competente- Tutte le
comunicazioni e notifiche alla Società
dipendenti dalla presente polizza, per essere
valide, dovranno essere fatte esclusivamente con
lettera raccomandata alla sede della sua
Direzione Generale, risultante dal frontespizio
della polizza stessa. Il Foro competente è
esclusivamente quella di Roma per qualsiasi
controversia che possa sorgere nei confronti dell'Assicurato.
Per quanto attiene invece ai rapporti tra la
Società ed il Contraente, il Foro competente, a
scelta della parte attrice, è quello del luogo
dove ha sede la Direzione dalla Società ovvero
quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla
quale è assegnata la polizza.
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