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Polizza Fidejussoria

Lettera di presentazione


 

Ramo cauzioni
Polizza numero
Agenzia

POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL CAUZIONAMENTO
DEI CARNETS DE PASSAGES EN DOUGANES

PREMESSO

- Che la Ditta ........................................................................(in seguito denominata contraente) intende richiedere all'Automobile Club d'Italia (in seguito denominato Assicurato) in base alle Convenzioni doganali vigenti il rilascio di Carnets de Passages en Douganes;

-che il rilascio di detti Carnets da parte dell'Assicurato è subordinato all preventiva costituzione a favore del medesimo di una cauzione, anche mediante polizza fidejussoria, a garanzia del rimborso dell'ammontare dei diritti doganali e delle altre somme esigibili eventualmente dovute dall'Assicurato alle amministrazioni doganali estere in dipendenza del mancato, incompleto o irregolare scarico dei Carnets stessi;

CIO' PREMESSO

La Società .............................................. domiciliata ................................(in seguito denominata Società), con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, per i propri successori ed eventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dell'Assicurato, a garanzia del rimborso dei diritti doganali e delle altre somme esigibili – queste ultime tuttavia nella misura massima del 10% dei diritti doganali – pagati dall'Assicurato stesse alle amministrazioni doganali estere per il mancato, incompleto o irregolare scarico dei Carnets rilasciati in base alla presente polizza, fino alla concorrenza dell'importo di Lire ........... (lire ...........). La presente polizza è utilizzabile ai fini del ritiro di uno o più Carnets, rilasciati sotto la stessa data ed aventi stessa validità, entro 30 giorni dalla sua emissione, pena l'inefficacia; essa sarà valida fino a due anni dopo la scadenza originaria dei Carnets.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

PREMIO

ACCESSORI

IMPOSTE

TOTALE



Emesso in quattro esemplari ad un solo effetto in ........ il .......... Il pagamento dell'importo di L.......... dovuto alla firma della polizza è stato effettuato a mano dal sottoscritto oggi ………..…., alle ore……., in ……………

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo che segue la parola “Carnet” designa il documento doganale internazionale che permette di importare temporaneamente gli autoveicoli in esso descritti in uno Stato Estero, senza depositare l'ammontare dei diritti doganali.

Art. 1- Oggetto della garanzia – La società garantisce, sempre entro il limite massimo del valore degli autoveicoli ai quali si riferisce ciascun Carnet e fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, il rimborso dell'Assicurato da parte del contraente:

dei diritti doganali pagati dall'Assicurato stesso alle Amministrazioni doganali estere per il mancato, incompleto o irregolare scarico dei Carnets rilasciati in base alla presente polizza; delle eventuali altre somme esigibili in misura non maggiore del 10% dei diritti doganali di cui sopra.
Art. 2 –Rischi esclusi – Sono esclusi dalla presente polizza i mancati rimborsi da parte del contraente occasionati da stato di guerra, ostilità e loro conseguenze sommosse, rivoluzioni, tumulti, terremoti, eruzioni vulcaniche ed esplosioni e contaminazioni radioattive.
Art. 3 – Obblighi dell'Assicurato – L'Assicurato dovrà comunicare alla Società gli estremi dei Carnets emessi in base alla presente polizza (numero di ordine, data del rilascio, Paesi di validità e data di scadenza) entro trenta giorni dal loro rilascio pena la inefficacia della relativa garanzia. L'Assicurato è inoltre tenuto a comunicare entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza gli estremi dei Carnets per i quali sia stata regolarmente espletata l'operazione di appuramento.
Art. 4 – Dichiarazioni, denuncia del Contraente ed obblighi consequenziali – La presente polizza viene rilasciata verso dichiarazione del Contraente di avere proprio domicilio od una residenza in Italia. Il Contraente si impegna a dare prontamente notizia all'Assicurato ed alla Società dell'eventuale modificazione di un tale stato di fatto che si verificasse nel corso di validità dei Carnets e, per quelli non restituibili, si impegna a depositare, a titolo di cauzione, presso la Società un importo pari all'ammontare dei relativi diritti doganali e delle altre somme esigibili dichiarato nei Carnets da appurare. Il Contraente dichiara di conoscere tutte le norme che regolano l'uso dei Carnets e si impegna ad attenersi scrupolosamente ad esse nonché a tutte le disposizioni legislative doganali vigenti nei vari Stati visitati facendo uso dei Carnets, specialmente osservando l'obbligo di non esportare in via definitiva e per nessuna ragione gli autoveicoli, ossia di non alienarli comunque all'estero, senza aver prima soddisfatto integralmente ogni diritto pecuniario dell'Amministrazione Doganale interessata o senza avere ricevuto da questa la prescritta autorizzazione. Qualora la reimportazione degli autoveicoli si rendesse impossibile per una qualsiasi causa (furto, incendio, rottura, dispersione, smarrimento e perdita in genere), il Contraente ha l'obbligo di denunciare il fatto alla Società ed all'Assicurato e di provvedere subito a regolarizzare la posizione doganale.
Art.5. – Obblighi del Contraente – Il Contraente si impegna: a. ad utilizzare gli autoveicoli descritti nei Carnets esclusivamente per gli scopi previste dalle Convenzioni e dichiarati nella domanda di Carnets; b. a custodire i Carnets assumendo la responsabilità dell'uso illegittimo che altri potessero farne in caso di smarrimento, furto, perdita in genere; c. a comunicare prontamente all'Assicurato ed alla Società ogni e qualunque eccezione formulata dalle Dogane in ordine ai Carnets ed a denunciare prontamente l'eventuale ritiro dei Carnets da parte delle Autorità Doganali; d. a restituire all'Assicurato ogni Carnets non appena appurata la reimportazione degli autoveicoli ed in ogni caso quando abbia raggiunto la scadenza; e. a rimborsare nel termine di 15 giorni, con la esclusione della possibilità di opporre qualsiasi eccezione, a semplice richiesta dell'Assicurato, le somme che a questi siano state richieste come indicato dal successivo art.6.
Art. 6. – Pagamento del risarcimento – Qualora all'Assicurato venisse richiesto di effettuare il pagamento per i titoli di cui all'art. 1) dovrà subito richiederne il rimborso al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata anche alla Società per conoscenza. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta inviata al Contraente come al comma precedente, l'Assicurato potrà richiedere il rimborso alla Società, la quale dovrà provvedervi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 c.c. essa non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso. In caso di moratoria generale i termini di cui sopra si intendono decorrenti dalla scadenza della moratoria stessa. Resta comunque inteso che, dopo due anni dalla data di scadenza di validità di ciascun Carnet, nessuna richiesta di risarcimento sarà più presa in considerazione dalla Società e che eventuali irregolarità dovranno essere segnalate alla Società stessa entro tredici mesi dalla scadenza originaria di ciascun Carnet.
Art. 7. – Rivalsa e Surrogazione - Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1944 C.C. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Assicurato, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Assicurato faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art.8. – Rivalsa delle spese di recupero – Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.
Art.9. – Deposito cautelativo – Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, entro venti giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei seguenti casi: a – protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza; b – liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente; c – inadempienza del Contraente ad uno qualsiasi degli obblighi che egli si è assunto con la presente polizza o con altre consimili.
Art. 10 –Imposte e tasse – Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 11 – Forma delle comunicazioni alla Società – Foro competente- Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Il Foro competente è esclusivamente quella di Roma per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Assicurato. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione dalla Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

IL CONTRAENTE

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

LA SOCIETA'

Agli effetti degli artt.1341-1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni:

-Inefficacia della polizza trascorsi trenta giorni dalla data di emissione

-Art.3 Condizioni Generali (inefficacia della garanzia per mancata comunicazione alla Società degli estremi dei Carnets emessi),

-Art.7 Condizioni Generali (Rinuncia del Contraente ad opporre eccezioni alla Società, comprese quelle previste all'art.1952 C.C., in merito al versamento all'Assicurato).

-Art 4 e 9 Condizioni Generali (facoltà della Società di esigere un deposito cautelativo in caso di inadempienza del Contraente o mancata restituzione dei Carnets).

-Art 11 Condizioni Generali (Foro Competente)

IL CONTRAENTE

________________

Ritirata la polizza il………………….e rilasciata in data Carnets de passage en dogane n......... con scadenza ...................


 

VERBAL NOTE


The Embassy of Italy presents its compliments to the

Embassy of and has the honour to inform that Mr.......................
.................., born in ................... on th ..................., resident in
............, holder of an Italian ordinary passport no.......................
issued by the Italian Authorities in.................., is an Italian citizen
and has applied to this Embassy expressing the request to
obtain a touristic visa to Iran.

The Embassy of Italy, while informing of above,

avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the
Islamic Republic of Iran the assurance of its highest consideration

 

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